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Imprese elettrivore 2026: quali requisiti servono davvero per accedere alle agevolazioni

Imprese elettrivore 2026: quali requisiti servono davvero per accedere alle agevolazioni

La soglia di 1 GWh non basta. Per accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica occorre verificare consumi, settore di attività, diagnosi energetica e ulteriori obblighi previsti dalla normativa.
Focus energia

Imprese elettrivore: non basta consumare più di 1 GWh

Essere un’impresa con consumi elettrici elevati non significa automaticamente poter accedere alle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Per l’annualità di competenza 2026, il primo requisito è aver raggiunto un consumo di energia elettrica di almeno 1 GWh nell’anno N-2, quindi nel 2024. Ma la soglia di consumo rappresenta soltanto il primo passaggio: occorre anche verificare il settore nel quale opera l’impresa e il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina vigente.

Punto chiave

Superare 1 GWh di consumo annuo non è sufficiente per essere considerati automaticamente elettrivori.

L’impresa deve rientrare nei settori ammessi dalla normativa oppure beneficiare delle specifiche condizioni di continuità previste per determinate imprese già presenti negli elenchi CSEA. Deve inoltre rispettare gli obblighi in materia di diagnosi energetica e le cosiddette green conditionalities.

1. Consumi e codice ATECO: i primi requisiti da verificare

Per accedere al meccanismo, l’impresa deve innanzitutto aver consumato almeno 1 GWh di energia elettrica nell’anno N-2. Per il 2026, quindi, il consumo preso a riferimento è quello del 2024.

E se l’impresa ha più POD?

Nel caso in cui l’impresa disponga di più punti di prelievo, i consumi elettrici possono essere sommati ai fini della verifica del requisito minimo previsto dalla normativa. Devono tuttavia essere indicati i singoli codici POD interessati.

I consumi prelevati dalla rete pubblica sono quelli risultanti dalle fatture di energia elettrica.

A questo requisito deve aggiungersi l’appartenenza a uno dei settori considerati a rischio o ad alto rischio di rilocalizzazione secondo la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Esistono inoltre specifiche condizioni per alcune imprese già presenti negli elenchi CSEA degli anni precedenti.

Nel 2026 il controllo del settore di appartenenza è particolarmente importante anche alla luce della classificazione ATECO 2025 / NACE Rev. 2.1. Per l’annualità 2026 deve essere verificata l’attività economica effettivamente svolta dall’impresa e il codice ATECO prevalente per volume d’affari indicato nella dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2024. Il codice prevalente non deve quindi essere confuso automaticamente con il codice primario o secondario riportato nella visura camerale.

Una verifica preliminare dovrebbe comprendere almeno:

  • consumo elettrico dell’anno di riferimento;
  • codice ATECO prevalente;
  • attività produttiva effettivamente svolta;
  • presenza del settore negli elenchi ammessi;
  • eventuale precedente iscrizione negli elenchi CSEA.

Prima verifica requisiti imprese elettrivore

Inserisci alcune informazioni di base per ottenere una prima indicazione sulla possibile presenza dei requisiti.

Prima valutazione orientativa. L’esito non costituisce conferma dell’ammissione alle agevolazioni e deve essere verificato con un controllo tecnico, documentale e normativo più approfondito.

Dati da raccogliere

Informazioni di base utili alla verifica.

Anno di riferimento N-2
Il codice inserito non viene verificato automaticamente.
Le cosiddette green conditionalities previste dalla normativa.
Cosa sono le condizioni ambientali obbligatorie?

Le cosiddette green conditionalities sono gli impegni ambientali collegati al mantenimento dell’agevolazione. Possono riguardare interventi di efficienza energetica individuati nella diagnosi, utilizzo di energia da fonti che non emettono carbonio oppure investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni.

Gli obblighi applicabili devono essere verificati in base alla situazione della singola impresa e alla normativa vigente.

I dati inseriti vengono elaborati esclusivamente nel browser per effettuare questa verifica preliminare e non vengono trasmessi né memorizzati da Focus Energia.

Non possono inoltre accedere al beneficio le imprese considerate “in difficoltà” secondo la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

In cosa consiste l’agevolazione

L’agevolazione riconosciuta alle imprese elettrivore interviene sulla contribuzione relativa alla componente ASOS degli oneri generali di sistema, secondo il livello di agevolazione applicabile alla singola impresa.

Il beneficio può quindi incidere in modo significativo sul costo complessivo dell’energia elettrica, soprattutto nelle realtà caratterizzate da consumi elevati. La sua effettiva convenienza deve tuttavia essere valutata insieme ai requisiti di accesso e agli obblighi che l’impresa è tenuta a rispettare.

Classi ASOS e VALR: come viene applicata l’agevolazione

Dal 2024 l’agevolazione per le imprese a forte consumo di energia elettrica viene riconosciuta attraverso l’applicazione di aliquote differenziate della componente ASOS.

In alternativa all’ASOS agevolata in fattura, l’impresa può optare per il pagamento diretto del contributo a CSEA, determinato in percentuale del VAL. In questo caso viene assegnata una classe VALR.

Classi ASOS 2026

La classe assegnata determina la quota della componente ASOS che resta a carico dell’impresa.

Classe Quota ASOS a carico Riduzione teorica Lettura pratica
ASOS1 15% 85% L’impresa sostiene il 15% della componente ASOS ordinaria.
ASOS2 25% 75% L’impresa sostiene il 25% della componente ASOS ordinaria.
ASOS3 35% 65% L’impresa sostiene il 35% della componente ASOS ordinaria nel 2026.
Classe 0 100% Nessuna La componente ASOS viene applicata integralmente.
Attenzione: ASOS1 non significa “sconto del 15%”. Significa che l’impresa paga il 15% della componente ASOS ordinaria.

Classi VALR

In alternativa alla ASOS agevolata in fattura, l’impresa può optare per il pagamento diretto del contributo a CSEA in percentuale del VAL.

Classe Tetto del contributo Effetto in bolletta
VALR1 0,5% del VAL La componente ASOS è posta pari a zero.
VALR2 1,0% del VAL La componente ASOS è posta pari a zero.
VALR3 1,5% del VAL La componente ASOS è posta pari a zero.
Per le classi VALR il contributo viene regolato direttamente con CSEA.

Come verificare l’agevolazione in fattura

  1. Vai alla sezione Oneri generali di sistema.
  2. Individua la voce ASOS.
  3. Confronta la classe assegnata all’impresa con quella risultante negli elenchi CSEA.
  4. Per ASOS1, ASOS2 o ASOS3 la componente deve risultare ridotta.
  5. Per VALR1, VALR2 o VALR3 la componente ASOS in fattura è pari a zero e il contributo è regolato direttamente con CSEA.

Esempio indicativo di risparmio: impresa in classe ASOS2

Supponiamo che un’impresa, in assenza dell’agevolazione, avrebbe sostenuto nell’anno una componente ASOS complessiva pari a 40.000 euro.

Con l’assegnazione alla classe ASOS2, l’impresa sostiene il 25% della componente ASOS ordinaria:

  • ASOS teorica senza agevolazione: 40.000 euro
  • quota a carico dell’impresa in ASOS2: 10.000 euro
  • beneficio indicativo: 30.000 euro

In questo esempio, l’agevolazione determina quindi una riduzione teorica del 75% della componente ASOS.

L’esempio ha esclusivamente finalità illustrative. Il beneficio effettivo dipende dai consumi dell’impresa, dalle tariffe ARERA applicabili nel periodo, dalla classe assegnata e dalle modalità di regolazione previste da CSEA.

Consulenza e supporto alle decisioni energetiche

2. Diagnosi energetica e obblighi dopo l’ammissione

L’accesso all’agevolazione non riguarda soltanto i consumi e il codice ATECO.

Le imprese beneficiarie devono essere in possesso di una diagnosi energetica conforme al D.Lgs. 102/2014 oppure di un sistema di gestione dell’energia ISO 50001 che comprenda gli elementi richiesti dalla normativa.

A questi requisiti si aggiungono le cosiddette green conditionalities. La normativa collega infatti il mantenimento del beneficio all’adozione di specifiche misure che possono riguardare l’attuazione di interventi di efficienza energetica individuati dalla diagnosi, l’utilizzo di energia prodotta da fonti che non emettono carbonio oppure investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Gli obblighi applicabili devono essere verificati in relazione alla situazione della singola impresa e alla normativa vigente per l’annualità di riferimento.

Per questo l’iscrizione all’elenco CSEA non dovrebbe essere considerata come un semplice adempimento amministrativo: richiede una verifica coordinata dei dati energetici, della posizione dell’impresa e degli obblighi che continuano anche dopo l’ammissione al beneficio.

Dalla verifica preliminare alla domanda CSEA

Una volta verificati i requisiti preliminari, l’impresa deve procedere attraverso il Portale Elettrivori CSEA secondo le modalità e le tempistiche previste per l’annualità di riferimento.

I dati dichiarati devono essere coerenti con la documentazione aziendale, i consumi effettivi, il codice ATECO prevalente e gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa.

Come mantenere l’agevolazione negli anni successivi

L’iscrizione nell’elenco delle imprese elettrivore non attribuisce automaticamente il beneficio anche per gli anni successivi. L’impresa deve verificare annualmente il permanere dei requisiti e presentare la dichiarazione richiesta da CSEA per ciascuna annualità di competenza.

In particolare, è necessario:

  • verificare il mantenimento dei requisiti di consumo e di appartenenza ai settori ammessi;
  • verificare annualmente il codice ATECO prevalente e la coerenza con l’attività effettivamente svolta;
  • non trovarsi nella condizione di “impresa in difficoltà” prevista dalla normativa europea;
  • mantenere gli adempimenti relativi alla diagnosi energetica o al sistema di gestione dell’energia;
  • rispettare e documentare le green conditionalities applicabili;
  • presentare nei termini la dichiarazione annuale attraverso il Portale Elettrivori CSEA;
  • verificare la classe di agevolazione attribuita per la nuova annualità;
  • nel caso di classe VALR, rispettare le modalità e le scadenze di versamento comunicate da CSEA.

La ricevuta di presentazione della dichiarazione attesta l’avvenuto invio, ma non costituisce conferma definitiva del diritto all’agevolazione: CSEA effettua successivamente i controlli previsti sulla correttezza e sulla coerenza dei dati dichiarati.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa può comportare la revoca totale o parziale dell’agevolazione e la restituzione degli importi indebitamente percepiti.

Attenzione alla classe ASOS3

Per le imprese ammesse attraverso il regime transitorio previsto per i soggetti già beneficiari delle precedenti agevolazioni, la contribuzione aumenta progressivamente.

Per queste imprese la quota a carico è pari al 35% della componente ASOS negli anni 2024, 2025 e 2026, sale al 55% nel 2027 e all’80% nel 2028.

La disciplina transitoria prevista per questa categoria si conclude al termine del 2028, salvo l’applicazione delle specifiche condizioni previste dalla normativa.

Vantaggi per le imprese

Verificare per tempo i requisiti consente di capire se l’impresa può realmente accedere al meccanismo e di evitare errori nella presentazione della domanda.

L’analisi dei consumi, del codice ATECO, della diagnosi energetica e delle condizioni richieste dalla normativa permette inoltre di valutare il beneficio nel quadro più ampio della strategia energetica dell’impresa.

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“Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela ciascuno. Ma se tu hai un’idea, ed io ho un’idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee.”  George Bernard Shaw

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